(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Veneto n. 93
                       dell'11 novembre 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
   la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
                              Finalita'

   1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle competenze legislative
in  materia di assistenza sanitaria, con la presente legge disciplina
l'erogazione  di  prodotti  senza  glutine  gia' prevista nei livelli
essenziali  di  assistenza  (LEA) garantiti dalla normativa nazionale
vigente,   assicurando  ai  soggetti  affetti  da  malattia  celiaca,
compresa   la   variante  clinica  della  dermatite  erpetiforme,  un
contributo  frazionato in buoni acquisto o altri documenti di credito
spendibili  anche  separatamente  nonche'  l'erogazione  in esenzione
dalla   partecipazione   alla   spesa   sanitaria  delle  prestazioni
sanitarie,  incluse  nei  LEA,  appropriate per il monitoraggio della
malattia,  delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori
aggravamenti.
   2.  Le  disposizioni  della  presente legge si applicano a tutti i
soggetti di cui al comma 1 residenti nel territorio della regione.